Iniziata l’applicazione del nuovo valore limite per emissioni di gas di scarico dei motori diesel
A cura della redazione
A seguito della pubblicazione del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, nel 2023 è entrato in vigore il valore limite di una delle sostanze introdotte
Cosa tratta?
In data 11 febbraio 2021 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e dal Ministero della Salute, il Decreto interministeriale riguardo gli agenti cancerogeni o mutageni, il quale ha recepito le direttive UE 2019/130 e 2019/983, tale decreto ha sostituito gli allegati XLII XLIII del D.lgs. 81/08 e introdotto 13 nuove sostanze cancerogene nell'allegato XLII e due nuovi processi nell'allegato XLIII.
Il decreto introduce nella lista delle sostanze e dei processi cancerogeni diverse sostanze largamente diffuse in molti processi industriali, fra questi:
- Cadmio e Berillio: contenuti in molte leghe per la saldatura dei metalli.
- Formaldeide: sostanza che trova un largo impiego nella produzione di pannelli in legno, nei collanti per legno (e quindi è un inquinante indoor fra i più diffusi) oltre essere presente in molte resine plastiche, collanti e isolanti. Infine se ne ritrova un uso diffuso come agente disinfettante o fumigante.
- Miscele di idrocarburi policiclici aromatici: inquinanti spesso presenti in ambiente industriale ad esempio come elementi di degradazione termica di oli e idrocarburi.
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel: si tratta di inquinanti largamente diffusi a causa dell’impiego di veicoli o mezzi d’opera diesel (carrelli, spazzatrici, trattori, camion, macchine movimento terra, ecc.).
- Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna: Il cui contatto è facilmente riscontrabile in tutte le situazioni di riparazione o manutenzione su motori (diesel e non).
Tra queste sostanze, non molto tempo fa, è iniziata l’applicazione del nuovo valore limite per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, la normativa prevede di verificare che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore al valore limite sulle 8 ore previsto e pari a 0,05 mg/m3 misurato sotto forma di carbonio elementare.
Le emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono definite dallo IARC come cancerogeni per l’uomo (gruppo 1) e come tali sono stati valutati e classificati dalla normativa vigente. Uno degli effetti principali sulla salute dell’uomo è l’aumento dell’incidenza del tumore al polmone (lista 1 INAIL per malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) e come effetto secondario è l’aumento dell’incidenza del tumore alla vescica (lista II INAIL - malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità).
Quando entra in vigore?
Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023.
Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.
Indicazioni operative
Il datore di lavoro, in conseguenza della cancerogenicità della sostanza, ha l’obbligo di adempiere a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 Tit. IX capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni, in particolare:
- sostituzione o riduzione dell’utilizzazione dell’agente, se non tecnicamente possibile, impiego a circuito chiuso o segregazione;
- valutazione del rischio con misurazioni e monitoraggio biologico;
- in relazione ai risultati della valutazione, adozione di misure preventive e protettive;
- riduzione al minimo dei soggetti esposti;
- controllo sanitario e l’istituzione del registro degli esposti.
Tra le prime attività da pianificare ci sono, uno screening di individuazione delle possibili fonti di emissione e valutazione degli ambiti di esposizione relativi (es. utilizzo di movimentazione materiale con motore a scoppio alimentato a diesel, officine meccaniche per prove e manutenzioni a motori, magazzini con accesso di veicoli con motore acceso, ecc).
L’aggiornamento del documento di valutazione del rischio cancerogeno con esposizione ai gas di scarico dei motori diesel, individuando i fattori determinanti dell'esposizione, come ad esempio: stato manutenzione motore, qualità del carburante, punto di emissione, grado confinamento area di lavoro, ricambio di aria naturale o forzato dell’ambiente di lavoro.
Effettuare misure di controllo dell’esposizione con specifiche indagini ambientali.
Individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per limitare il rischio di esposizione (es. formazione specifica del personale, sistemi di captazione localizzati o ricambi d’aria).
In accordo con il Medico Competente, verificare la necessità di sorveglianza sanitaria specifica.
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