Il Ministero del lavoro, con la circolare 14/07/2016 n.2777, al fine di facilitare gli ingressi ed i trasferimenti per motivi di lavoro al di fuori dell’annuale decreto flussi, rientranti nei casi di cui agli artt. 27 e 27 quater del D.lgs. 286/1998, che contribuiscono ad aumentare la competitività e la vitalità dell’economia, ha fornito l’elenco dei documenti che devono essere prodotti in sede di definizione delle domande di rilascio del nulla osta.

Per quanto riguarda i casi di distacco dei dirigenti o personale altamente specializzato (art.27, c.1 lett. a), del distacco o trasferimento temporaneo per le attività lavorative a finalità formative (art. 27, c.1, lett. f) e del distacco dei lavoratori qualificati (art. 27, c.1 lett. g), la lettera di distacco sottoscritta anche dal lavoratore dovrà contenere la dichiarazione della società estera di voler distaccare in Italia il lavoratore per un periodo temporaneo nella società distaccataria. Quest’ultima deve essere legata alla prima o perché filiale o consociata o perché facente parte di un gruppo internazionale o una multinazionale oppure perché ha in essere un contratto commerciale o una Jont venture. In ogni caso il legame societario deve essere dimostrato con apposita documentazione.

In merito ai distacchi per formazione viene precisato che la società in Italia dove si svolgerà l’attività formativa, con progetto formativo approvato dalla Regione, può anche non essere non collegata o partecipata alla società stranierà, potendosi effettuare anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato.

Invece nel caso del distacco di lavoratori qualificati con esperienza specifica in un determinato settore, il Ministero sottolinea che questa condizione deve essere attestate da un diploma di qualifica professionale dal perfezionamento aziendale o dall’abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa coerente con l’esecuzione di opere o servizi che è tenuto a svolgere.

Se tra l’Italia e il Paese di provenienza dello straniero esistono accordi di sicurezza sociale, deve essere specificato in quale Stato verrà erogata la retribuzione e versata la contribuzione. Deve anche essere allegato l’attestato di copertura previdenziale rilasciato dall’istituzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel Paese di origine con l’indicazione del periodo di copertura.

Invece in mancanza di accordi di sicurezza sociale, vi deve essere l’impregno ad ottemperare tutti gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, così come l’impegno al rispetto delle condizioni previste dal contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori della società distaccataria.

Relativamente alla verifica della capacità reddituale, dovrà essere presentato il bilancio della società distaccataria e nell’ipotesi di retribuzione e contribuzione corrisposta all’estero, in presenza di accordo di sicurezza sociale o nell’ipotesi di holding in cui la società distaccataria non produce reddito, anche quello della società distaccante.

La richiesta di proroga della durata del distacco autorizzato con nulla osta al lavoro deve essere trasmessa, utilizzando il fac simile predisposto dal Ministero del lavoro, in modalità cartacea allo Sportello Unico per l’immigrazione che ha proceduto al primo rilascio.

Se il datore di lavoro ha stipulato con il Ministero del lavoro il Protocollo d’intesa di cui all’art. 27, cc. 1 ter e 1 quater del T.U. immigrazione, la richiesta di proroga del distacco deve essere tramessa con modalità cartacea allo stesso SUI al quale era stata inoltrata, per il primo ingresso, la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno, in luogo della richiesta di rilascio del nulla osta.

La circolare prende poi in considerazione anche gli altri casi di ingresso previsti dall’art. 27 del citato decreto legislativo (professori universitari, traduttori e interpreti, collaboratori familiari, trasferimento di lavoratori in caso di appalto, collocamento alla pari e infermieri professionali) oltre a quello regolamentato dall’art. 27 quater relativo ai lavoratori altamente qualificati (destinatari della Carta Blu UE) distinguendo il caso in cui la professione esercitata non è regolamentata da quello in cui lo sia.

Nel primo caso la proposta di contratto di soggiorno deve essere relativa allo svolgimento di un’attività lavorativa riferita a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP2011 e deve riportare l’importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pari a euro 24.790 per il 2015).

Invece se la professione è regolamentata occorre il riconoscimento in Italia della qualifica professionale rilasciata dalle Amministrazioni competenti e l’eventuale iscrizione all’albo professionale ove richiesto.