Ingresso semplificato senza il parere delle DTL per gli extraUE altamente qualificati
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero del lavoro, con la circolare 5/05/2015 n.2266, ha precisato che il datore di lavoro che intende occupare un cittadino extracomunitario altamente qualificato è tenuto ad autocertificare allo Sportello Unico per l’immigrazione il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del personale richiesto.
Più precisamente la circolare interministeriale fornisce alcune indicazioni operative relative alla procedura semplificata contenuta nel comma 8 dell’art. 27-quater del T.U. immigrazione, consistente nella possibilità, per il datore di lavoro che intende occupare un cittadino extracomunitario ancora residente nel suo Paese ed in possesso di requisiti tali da essere considerato “altamente qualificato”, di sostituire la richiesta di nulla osta (come invece viene per la maggior parte degli altri casi d’ingresso, fuori dai flussi, individuati dall’art. 27 del citato provvedimento) con una mera comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno o dell’offerta vincolante di lavoro. Viste le recenti modifiche normative in tema di lavoro per il momento il protocollo d’intesa non può essere però sottoscritto per le tipologie contrattuali che rientrano nell’ipotesi di offerta vincolante di lavoro.
Va subito precisato che la procedura semplificata non trova applicazione automaticamente, ma è subordinata alla sottoscrizione di un apposito Protocollo d’intesa nel quale il datore di lavoro si impegna a garantire:
- l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria,
- che i lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all’atto del rilascio del visto d’ingresso;
- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione delle professioni Istat – CP 2011 e successive modificazioni;
- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206.
Inoltre il datore di lavoro dovrà autocertificare il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del personale richiesto. In particolare la capacità economica necessaria all’instaurazione del rapporto di lavoro è pari all’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (Euro 8.500).
Il datore di lavoro ed il lavoratore non potranno sottoscrivere il contratto di soggiorno se lo Sportello Unico per l’immigrazione verifica che la dichiarazione di valore oppure il riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate sono carenti dei requisiti prescritti. In questo caso:
- la Questura non rilascerà il permesso di soggiorno,
- il visto d’ingresso eventualmente già concesso dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese extraUE verrà annullato;
- il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nello Stato di provenienza.
La richiesta di sottoscrizione del protocollo d’intesa dovrà essere inoltrata per via telematica all’indirizzo e-mail segreteria.dcpia@interno.it. Una volta avvenuta la sottoscrizione la procedura semplificata potrà essere utilizzata ricorrendo al modello CBC, previo ottenimento dell’apposita password.
I due Ministeri evidenziano che la procedura semplificata non richiede il parere delle DTL (come invece avviene nel normale iter d’ingresso dei cittadini stranieri), anche se le stesse potranno, ove necessario, effettuare controlli sui datori di lavoro richiedenti i cittadini altamente qualificati.
Invece le Questure effettueranno come di consueto le verifiche circa l’insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso, così come previsto dal DPR 394/1999.
Per consentire allo straniero di richiedere il visto d’ingresso, il sistema permette al datore di lavoro di monitorare l’avanzamento dell’istanza sul portale del Ministero dell’interno.
Solo quando la domanda sarà nello step “nulla osta inviato all’Autorità consolare” il lavoratore potrà presentarsi alla Rappresentanza diplomatica competente e richiedere il visto d’ingresso necessario per entrare regolarmente in Italia e richiedere entro i successivi 8 giorni il permesso di soggiorno alla Questura dopo aver sottoscritto il contratto di soggiorno, insieme al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per l’impiego.
Riproduzione riservata ©