Il Ministero dell’interno, con la circolare congiunta (con il Ministero del lavoro) 17/03/2014 n. 1886, facendo seguito alle modifiche apportate dal decreto Destinazione Italia al T.U. immigrazione, ha precisato che non sarà più necessario per il lavoratore straniero acquisire la certificazione di conformità da parte del Ministero dell’istruzione, ma sarà pertanto sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica italiana del Paese extraUE.

L’altra novità riguarda la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per attesa occupazione. Adesso la conversione può essere richiesta anche da chi è titolare di un master universitario indipendentemente dal livello di quest’ultimo.

Non verrà più emanato il decreto annuale che doveva fissare il numero massimo dei visti d’ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria.

Novità hanno riguardato anche l’ingresso ed il soggiorno per la ricerca scientifica. Più precisamente la norma (art.27ter, c.3bis, DLgs 286/1998) adesso stabilisce che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che prevede il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire non solo dall’Istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’unione europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro Istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. 

Ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore non occorre più dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitativa.