Il Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri del lavoro, dell’agricoltura e del turismo, ha emanato la consueta circolare congiunta n. 1695 del 29 febbraio 2024, con le istruzioni operative sui flussi d'ingresso in vista dei click day del 18, 21 e 25 marzo p.v., così come previsto dal DPCM 19 gennaio 2024, per inviare telematicamente le istanze di nulla osta volte ad ottenere le quote d’ingresso fissate dal DPCM 27 settembre 2023 (sui Flussi d’ingresso per il triennio 2023-2025) per i cittadini stranieri residenti all’estero da occupare in Italia.

Riguardo agli ingressi destinati agli stranieri provenienti da uno degli Stati con i quali l’Italia ha concluso accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti o che entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-2025, la circolare congiunta n. 1695/2024 ricorda che il 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale.

Inoltre, il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l’Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India, sottoscritto il 2 novembre 2023.

I soggetti interessati all’inoltro delle istanze di nulla osta dovranno prima di tutto precompilare i moduli di domanda, avvalendosi dell’applicativo dedicato del Portale Servizi ALI all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm.

La precompilazione delle istanze dovrà avvenire nelle seguenti giornate ed orari:

-          dal 29 febbraio p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

-          il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

-          il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

-          il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

-          dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

-          il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Una volta precompilate le domande, l’invio vero e proprio avverrà alle date fissate dal citato DPCM 19 gennaio 2024 e più in dettaglio:

-          dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024er gli ingressi per lavoro non stagionale degli stranieri provenienti da uno degli Stati con i quali l’Italia ha stipulato accordi in materia migratoria;

-          dalle ore 9:00 del 21 marzo 2024er gli ingressi degli stranieri provenienti da uno degli Stati che concluderanno nel corso del triennio 2023-2025 accordi in materia migratoria e per gli ingressi di stranieri di origine italiana da parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, di apolidi e rifugiati e per i lavoratori da occupare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, per le conversioni dei permessi di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo (da stagionale e da permessi UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da un altro paese UE) e per le conversioni in lavoro autonomo di permessi UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da un altro paese UE;

-          dalle ore 9:00 del 25 marzo 2024er gli ingressi per lavoro autonomo.

In ogni caso la circolare ministeriale precisa che nelle giornate dei click day, le operazioni preliminari di accesso degli utenti, tramite SPID/CIE, all’Area Riservata del Portale ALI, saranno consentite sin dalle ore 8.35 e sarà possibile da tale orario anche compilare le domanda da inviare alle ore 9,00.

Riguardo alle richieste di conversione, si precisa che le stesse sono accolte anche se il permesso di soggiorno in possesso del lavoratore è scaduto, purché da non più di 60 giorni.

Per semplificate tutto l’iter volto all’istruttoria dell’istanza di nulla osta e quindi al riconoscimento della quota d’ingresso, attraverso la funzione “upload” è possibile allegare la documentazione probatoria (massimo 2MB) che potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza la necessità di convocare i richiedenti per la presentazione della medesima documentazione, che sarà esibita, eventualmente ove necessario, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.

E’ anche disponibile la funzione “clonazione” da utilizzare per la presentazione delle domande che si ripetono periodicamente, ossia le istanze per lavoro subordinato stagionale.

Un altro aspetto evidenziato dalla circolare n. 1695/2024 riguarda le istanze di nulla osta presentate con il decreto flussi 2023 rimaste inevase per esaurimento delle quote.

Viene precisato che i soggetti interessati non devono più rinnovare la documentazione allegata in precedenza.

In particolare, potranno rinnovare la domanda di nulla osta a valere sui flussi 2024 allegando la certificazione ottenuta nel 2023 attestante la prevista verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale effettuata presso il Centro per l’impiego e il documento di asseverazione prodotto nel 2023 rilasciato dai professionisti/organizzazioni datoriali, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.

Se al momento della compilazione delle istanze di nulla osta, i documenti da allegare non fossero disponibili, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante.

La documentazione inserita nell’Area Riservata del Portale Servizi ALI sarà trasferita telematicamente al competente Sportello unico per l’immigrazione che provvederà ad esaminarla. Non occorre consegnare altra copia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione nè inviarla via mail/pec.

Terminato tutto l’iter volto alla valutazione dell’istanza di nulla osta presentata telematicamente, la quota d’ingresso verrà riconosciuta, relativamente al lavoro subordinato non stagionale entro 60 giorni (20 giorni per il lavoro stagionale) decorrenti dal parere positivo rilasciato dalla Questura oppure, in assenza di parere, dopo 60 giorni (20 giorni per il lavoro stagionale) dalla presentazione della richiesta.

Il sistema poi invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI e alle Rappresentanze diplomatiche italiane presenti nel Paese straniero.

Detto nulla osta servirà al lavoratore per chiedere il rilascio del visto d’ingresso all’Ambasciata o al Consolato italiani.

Un volta ottenuto il visto d’ingresso e fatto regolare ingresso in Italia, lo straniero potrà essere assunto e svolgere l’attività lavorativa anche nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, necessario per ottenere il permesso di soggiorno.

In questo caso spetta al datore di lavoro o alle associazioni datoriali a cui aderisce, comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego.

Invece, se l’assunzione si formalizza solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell’assistenza familiare. Copia di detta comunicazione verrà consegnata al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (c.d. KIT). Per le assunzioni del settore dell’assistenza familiare (ossia per le colf e badanti) il datore di lavoro dovrà, invece, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico per l’immigrazione.