Inarcassa, sul proprio sito internet, il 10 aprile 2015, ha precisato che l’affidamento degli incarichi di progettazione da parte delle Stazioni Appaltanti a ingegneri o architetti è subordinato solo alla regolarità contributiva dei professionisti nei soli confronti della Cassa, se iscritti a questa Associazione.

E’ invece necessario richiedere all’INPS il rilascio del DURC, nel caso in cui si tratti di lavoratori dipendenti iscritti anche alla GS  INPS o di Società di Ingegneria tenute a certificare la regolarità contributiva in relazione agli adempimenti previdenziali verso i propri dipendenti.  

La precisazione fornita da Inarcassa parte dal fatto che il DURC, disciplinato dall’art. 6 del D. P. R. 207/2010, è un istituto giuridico distinto dall’attestazione di regolarità contributiva che le Stazioni Appaltanti richiedono a Inarcassa. 

Infatti, i commi 6 e 7 dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 prevedono che, qualora le Stazioni Appaltanti affidino a professionisti esterni la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, quale che ne sia la natura giuridica, All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario, che rappresenta un adempimento diverso dal DURC dell’impresa. 

Negli anni scorsi, Inarcassa ha chiesto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici un parere in ordine all’applicabilità della disciplina dell’intervento sostitutivo delle Stazioni Appaltanti in caso di DURC negativo, alla fattispecie dell’attestazione di regolarità disciplinata dal citato art. 90 del D. Lgs. 163/06. Se, cioè, potesse trovare applicazione analogica ad Inarcassa il regime di tutela privilegiata dei crediti previsto dall’art. 4.2 del D.P.R. 207/2010, secondo il quale il responsabile del procedimento che acquisisca un DURC indicante un’inadempienza contributiva trattiene dal pagamento dovuto alla ditta l’importo corrispondente all'inadempienza, disponendone il versamento diretto all’ente previdenziale. 

Col suo parere A.G. 26/2011, la citata Autorità ha chiarito che l’assenza di una norma esplicita in tal senso non consente l’applicazione analogica dell’art. 4.2 citato e, più in generale, l’impossibilità di applicazione analogica della normativa relativa al DURC al diverso istituto dell’attestazione di regolarità contributiva.