In caso di infortunio sul lavoro accorso al dipendente spetta al datore di lavoro l'onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile (Cass. 23/04/2008 n.10529).
Secondo i giudici di legittimità la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel  sinallagma contrattuale.
Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro, o l'INAIL che agisca in via di regresso, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile,e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.