L’INAIL, con il comunicato stampa del 10 aprile 2020, pur accettando anche la semplice certificazione di malattia rilasciata dal medico curante redatta su modulistica Inps per l’apertura delle pratiche di infortunio da covid-19, ha precisato che successivamente dovrà acquisire la documentazione utile a comprovare l’infezione (presupposto perché possa scattare la tutela contro gli infortuni) e gli elementi indispensabili per ricondurla all’occasione di lavoro, dati non presenti nel certificato di malattia.

Per quanto riguarda la compilazione del certificato di infortunio, il medico, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione del certificato, non deve inserire l’ora ma la sola data dell’evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell’astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore.

In caso di infezione accertata, l’Inail eroga comunque le prestazioni a partire dalla data di astensione dal lavoro, rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro.

La tutela INAIL, come già precisato nella circolare 13/2020, ricorre solo per i contagi da Covid-19 che si sono verificati in occasione di lavoro o in itinere, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro.

La mancanza dell’origine professionale fa rientrare i casi di infezione sotto altre forme di protezione che non rientrano nella sfera di competenza dell’Inail.

È il caso, per esempio, della cosiddetta “malattia comune”, tutelata dall’Inps perché non connessa allo svolgimento di un’attività lavorativa.