L’INAIL, con un comunicato stampa del 24 maggio 2023, ha reso noto che, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione di infortunio e Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare all’Istituto, come da istruzioni operative fornite con la circolare 31/2022.

I dettagli delle suddette modifiche sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.

Allo scopo, si ricorda che:

-          La "Comunicazione di infortunio" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'INAL in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con prognosi oltre tre giorni, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la "Denuncia/comunicazione di infortunio" (area prestazioni).

Nel caso di datori di lavoro di soggetti non assicurati con INAIL, l’obbligo di inoltro della comunicazione di infortunio scaturisce a prescindere dal numero dei giorni di prognosi, ovvero da un periodo inferiore a tre giorni, escluso il giorno dell’evento, fino al decesso del lavoratore;

-          La "Denuncia/comunicazione di infortunio" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la "Comunicazione di infortunio" (area prevenzione).