L’Inail, con la circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, ha precisato che l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa - lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa entro determinati limiti.
Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come, ad esempio, l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.