L’Inail, con la circolare n. 34 del 1° settembre 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione da acquisire, da parte dello stesso Istituto, ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche a favore di soggetti minorenni.

In particolare, se il minorenne presta, nei limiti consentiti, attività lavorativa, l’eventuale erogazione di un’indennità per inabilità temporanea assoluta è corrisposta direttamente al minorenne infortunato o tecnopatico, senza necessità dell’intervento di un tutore o dell’autorizzazione del giudice tutelare.

Diversamente, i ratei dell’eventuale rendita diretta possono essere riscossi solo dal genitore esercente la potestà sul minore medesimo o dal tutore. Le Sedi, però, non devono acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di atti di ordinaria amministrazione.

Per quanto riguarda l’indennizzo in capitale del danno biologico, che può anch'esso essere corrisposto solo al genitore o al tutore, le sedi Inail devono prima acquisire l’autorizzazione ex art. 320 c.c., fatte salve le specifiche istruzioni relative al minore emancipato.

Ulteriori chiarimenti riguardano la rendita a superstiti, la prestazione una tantum erogata dal fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e i ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto.