Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 17810 del 27 agosto 2010, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (con particolare riferimento ai ponteggi).
Riguarda all’autorizzazione di cui all’art. 131, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 (“L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”) si precisa che la validità decennale dell’autorizzazione di cui sopra, rilasciata prima del 15.5.2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008) decorre dalla medesima data; quindi detta validità si intende estesa fino al 14.5.2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14.5.2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio.