Infortuni mortali: più tutele ai figli naturali superstiti e a quelli adottivi
A cura della redazione
L’Inail, con la circolare n. 42 del 18 novembre 2016, ha disposto che il diritto alla quota del 40% della rendita è esteso anche al figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio.
L’istituto conferma inoltre il mantenimento del diritto della quota del 40% della rendita al figlio adottato dal coniuge del genitore naturale. In particolare, l’adozione del minore da parte dell’attuale coniuge del genitore - che all’epoca del decesso dell’assicurato conviveva more uxorio con quest’ultimo – non pregiudica il diritto al mantenimento della rendita al superstite nella misura del 40% in quanto lo status di figlio adottivo del minore è ininfluente a tal fine.
Le disposizioni predette si applicano alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
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