La Corte Costituzionale, con sentenza n. 131 del 6 maggio 2009, ha stabilito che, in caso di fallimento dell'imprenditore, il lavoratore infortunato, costituitosi parte civile nel procedimento penale,  non può citare in causa, come responsabile civile, l'assicurazione per il ristoro dei danni, al posto dell'imprenditore. Le norme che regolano la procedura fallimentare non consentono, infatti, dopo la dichiarazione di fallimento, al debitore di procedere al pagamento di singoli debiti al di fuori della procedura (fallimentare).