Come previsto dall’art. 3 del D.L. 127/2021 (G.U. n. 226/2021), a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato emergenziale da Covid-19, fissato al momento per 31 dicembre 2021, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che devono accedere ai locali/aree aziendali per svolgere a qualsiasi titolo un’attività lavorativa, di formazione o di volontariato, sono tenuti a possedere ed esibire il green pass di cui al D.L. 52/2021 (L. 87/2021).

LINEE GUIDA:

  • Entro il 15 ottobre 2021, infatti, è necessario definire le modalità operative mediante le quali devono essere effettuate le verifiche, anche a campione, prevedendo, ove possibile che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
  • L’onere della verifica spetta al datore di lavoro che può nominare, con atto formale, uno o più soggetti incaricati al controllo.
  • In caso di prestazioni da rendersi presso terzi, la verifica del possesso del green pass è effettuata anche dal soggetto terzo.
  • I lavoratori privi del green pass non devono presentarsi in azienda, ma devono darne comunicazione al proprio datore di lavoro e/o all’incaricato appositamente nominato.
  • I lavoratori che comunicano di essere privi del green pass e quelli che risultano tali a seguito del controllo al momento dell’accesso al luogo di lavoro non possono accedere ai locali/aree aziendali e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  • L’assenza ingiustificata non comporta conseguenze disciplinari e consente la conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  • Le aziende con meno di 15 dipendenti hanno la facoltà di sostituire i lavoratori assenti perché privi del green pass, stipulando contratti a termine e disponendo la sospensione dei citati lavoratori per massimo 20 giorni.
  • L’eventuale accesso del lavoratore ai luoghi di lavoro senza green pass comporta la segnalazione dell’irregolarità al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500 e l’adozione, qualora regolamentato, del provvedimento disciplinare secondo le regole dal CCNL applicato in azienda.

Per agevolare l’azienda nella predisposizione di quanto sopra evidenziato, Lavorofacile.it è in grado di fornire:

  1. l'informativa da inviare ai dipendenti
  2. il testo di nomina degli incaricati al controllo del green pass
  3. il regolamento aziendale con le modalità operative richieste dalla norma
  4. il testo di contestazione della mancanza di Green Pass e avvio procediamento disciplinare
  5. il registro delle presenzea
  6. il documento in caso di assenza del green pass e la sospensione dei trattamenti retributivi

Per conoscere i costi dei citati documenti e per ulteriori informazioni chiamare il 0371.941340 – email: info@lavorofacile.it