Green pass: disponibili il regolamento e gli altri documenti che tutelano il datore nei controlli
A cura della redazione
Come previsto dall’art. 3 del D.L. 127/2021 (G.U. n. 226/2021), a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato emergenziale da Covid-19, fissato al momento per 31 dicembre 2021, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che devono accedere ai locali/aree aziendali per svolgere a qualsiasi titolo un’attività lavorativa, di formazione o di volontariato, sono tenuti a possedere ed esibire il green pass di cui al D.L. 52/2021 (L. 87/2021).
LINEE GUIDA:
- Entro il 15 ottobre 2021, infatti, è necessario definire le modalità operative mediante le quali devono essere effettuate le verifiche, anche a campione, prevedendo, ove possibile che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
- L’onere della verifica spetta al datore di lavoro che può nominare, con atto formale, uno o più soggetti incaricati al controllo.
- In caso di prestazioni da rendersi presso terzi, la verifica del possesso del green pass è effettuata anche dal soggetto terzo.
- I lavoratori privi del green pass non devono presentarsi in azienda, ma devono darne comunicazione al proprio datore di lavoro e/o all’incaricato appositamente nominato.
- I lavoratori che comunicano di essere privi del green pass e quelli che risultano tali a seguito del controllo al momento dell’accesso al luogo di lavoro non possono accedere ai locali/aree aziendali e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
- L’assenza ingiustificata non comporta conseguenze disciplinari e consente la conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- Le aziende con meno di 15 dipendenti hanno la facoltà di sostituire i lavoratori assenti perché privi del green pass, stipulando contratti a termine e disponendo la sospensione dei citati lavoratori per massimo 20 giorni.
- L’eventuale accesso del lavoratore ai luoghi di lavoro senza green pass comporta la segnalazione dell’irregolarità al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500 e l’adozione, qualora regolamentato, del provvedimento disciplinare secondo le regole dal CCNL applicato in azienda.
Per agevolare l’azienda nella predisposizione di quanto sopra evidenziato, Lavorofacile.it è in grado di fornire:
- l'informativa da inviare ai dipendenti
- il testo di nomina degli incaricati al controllo del green pass
- il regolamento aziendale con le modalità operative richieste dalla norma
- il testo di contestazione della mancanza di Green Pass e avvio procediamento disciplinare
- il registro delle presenzea
- il documento in caso di assenza del green pass e la sospensione dei trattamenti retributivi
Per conoscere i costi dei citati documenti e per ulteriori informazioni chiamare il 0371.941340 – email: info@lavorofacile.it
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