Il Decreto “GSA” del 02/09/2021, entrato in vigore il 4 Ottobre, porta importanti novità all’interno del panorama della sicurezza antincendio. Esso stabilisce i “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”. Oltre a definire i requisiti dei docenti dei corsi antincendio, già argomento di una nostra precedente trattazione, il Decreto pone l’attenzione sul concetto della formazione che assume due connotazioni diverse: da una parte quella rivolta ai lavoratori e dall’altra quella riservata agli addetti antincendio. In questo articolo ci occuperemo di quanto previsto nei confronti dei lavoratori.

Cosa tratta?

Il Decreto 02/09/2021 cd “GSA” propone il concetto di formazione antincendio con due connotazioni diverse: da una parte l’informazione e formazione dei lavoratori trattata dall’art. 3, dall’altra la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza trattata dall’art. 5.

Tale distinzione rischia di creare confusione nel lettore che può erroneamente intendere che la formazione dell’addetto antincendio possa assolvere anche all’altra.

In realtà l’informazione e formazione dei lavoratori, che rientra nella gestione della sicurezza antincendio in esercizio, secondo il legislatore deve essere adeguata e, in base ai criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

In particolare al punto 1.1 dell’Allegato I, si sottolinea che tale compito è un obbligo in capo al Datore di Lavoro e deve riguardare tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione, correlati al posto di lavoro, tenendo conto del livello di rischio della loro mansione.  

Al punto 1.2 dell’Allegato I vengono elencati gli argomenti da trattare, che sono i seguenti:

  • i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;
  • i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
  • le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
    • osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
    • accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all’uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
  • l’ubicazione delle vie d’esodo;
  • le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
    • le azioni da attuare in caso di incendio;
    • l’azionamento dell’allarme;
    • le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
    • la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
    • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
    • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Anche se non è stata effettuata alcuna distinzione tra gli argomenti relativi alla formazione e quelli relativi all’informazione, è ragionevole ritenere che l’informazione abbia caratteri di valenza più generale mentre la formazione sia più specifica e legata alla mansione svolta.

L’informazione e la formazione devono basarsi sulla valutazione dei rischi, pertanto devono essere fornite al momento dell’assunzione e aggiornate qualora si verifichino mutamenti all’interno del luogo di lavoro che ne impongano una sua revisione.

Come indicato anche al comma 4 dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08, anche nel presente Decreto “GSA” viene ribadita l’importanza di garantire un’informazione facilmente comprensibile a tutti i lavoratori, tenendo conto perciò di eventuali lavoratori stranieri con difficoltà linguistiche ma anche di addetti alla manutenzione e appaltatori che possono trovarsi ad operare all’interno dei luoghi di lavoro di cui non conoscono la struttura antincendio.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l’informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica. Sebbene non venga specificato cosa si intende per “piccole dimensioni”, è ragionevole ritenere che il legislatore si riferisca alle attività non soggette all’obbligo di predisposizione del piano di emergenza (vedi art. 2 c. 2 e punto 1.3 dell’Allegato I del Decreto “GSA”).

L’informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti, sia in italiano che in altre lingue, riportanti le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.

Infine ma non meno importante, appare chiaro il valore dell’inclusione sociale, per cui la comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori.

Quando entra in vigore

Il Decreto “GSA” del 2 Settembre 2021 è entrato in vigore il 04.10.2022.

Indicazioni operative

Il Datore di Lavoro deve provvedere quanto prima a:

  • fornire apposita informazione e formazione ai lavoratori secondo quanto previsto dal Decreto;
  • Anche se non espressamente indicato, formalizzare tali attività registrandole su appositi verbali;
  • Per le attività di “piccole dimensioni”, predisporre appositi avvisi anche tramite cartellonistica, che indichino le azioni essenziali da attuare in caso di allarme. Oltre tali istruzioni, possono essere aggiunte anche le planimetrie indicanti le vie di esodo;
  • Adeguare, qualora non lo siano già, tutti gli avvisi e le istruzioni, riportandole in lingua straniera ove opportuno;
  • Rendere accessibili tutte le informazioni di cui ai punti precedenti a tutti i lavoratori, anche attraverso strumenti specifici compatibili con le loro esigenze.

 

In allegato Decreto 2 Settembre 2021.