L’INPS, con il messaggio n. 4620 del 21 dicembre 2023, ha informato che, a decorrere dal 22 dicembre 2023, il servizio “INFO CIG” è rilasciato all’interno della piattaforma “OMNIA IS”, ed è possibile avviare la live chat direttamente in fase di compilazione della domanda di integrazione salariale ordinaria, tramite un’apposita icona a forma di fumetto in basso a destra della barra inferiore dell’applicazione.

La nuova piattaforma “OMNIA IS” consente una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati errati.

Inoltre, “OMNIA IS” è contraddistinta da un supporto informativo e proattivo che l’Istituto mette a disposizione dei datori di lavoro e degli intermediari per garantire un uso più efficace e mirato degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Nell’ambito di tali servizi, si segnalano quelli volti a consentire la visione immediata e diretta dei provvedimenti di accoglimento, accoglimento parziale o reiezione, emessi a seguito della presentazione di domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Particolare rilevanza assumono, altresì, la conoscenza dei periodi residui a cui i datori di lavoro possono accedere nell’ambito dei limiti di durata di ciascuna prestazione (integrazione salariale ordinaria, straordinaria, assegno di integrazione salariale), nonché dei limiti di durata massima

complessivi dei trattamenti stabiliti dalle norme attualmente in vigore.

Con particolare riguardo all’integrazione salariale ordinaria (CIGO), la piattaforma “OMNIA IS” mette a disposizione appositi contatori che consentono:

·         il computo dei periodi che rappresentano il limite massimo dei trattamenti autorizzabili, fissato dall’art. 12, c. 3, del D.Lgs. 148/2015, in 52 settimane nel biennio mobile, salvo le previsioni del comma 4 del medesimo articolo;

·         il conteggio del tetto massimo delle ore di integrazione salariale autorizzabili, che il c. 5 del medesimo art. 12 del D.Lgs. 148/2015 determina in misura non superiore a un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente presso l’Unità produttiva per la quale si richiede il trattamento;

·         il calcolo del limite massimo complessivo dei trattamenti di integrazione salariale, fissato dall’articolo 4 del D.Lgs. 148/2015 in 24/30 mesi nel quinquennio mobile.

I predetti dati tengono conto sia dei periodi effettivamente fruiti sia di quelli autorizzati, secondo le disposizioni vigenti.