Inefficace il licenziamento per riduzione del personale se manca la comunicazione alle RSA
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 16/09/2011 n.18943, ha deciso che la mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dall’art.4, c.3 L. 223/1991, invalida la procedura dei licenziamenti per riduzione del personale e ne determina l’inefficacia.
Infatti, spiegano i giudici di legittimità, la comunicazione alle RSA di inizio della procedura di licenziamento collettivo ha una duplice finalità: da un lato quella di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale e dall’altro lato quella di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall’azienda.
L’omessa comunicazione non può essere sanata con la successiva stipulazione di un accordo sindacale di riduzione del personale e dalle indicazioni in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare. Il giudice dell’impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità deve comunque verificare l’adeguatezza dell’originaria comunicazione di avvio della procedura.
Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che il datore di lavoro deve effettuare in favore del sindacato, un’esposizione completa, al fine di favorire la gestione contrattata della riduzione del personale e di soddisfare un’oggettiva esigenza di trasparenza del processo decisionale, destinato a sfociare nel collocamento in mobilità o nell’intimazione di licenziamenti collettivi, venendo così ad incidere in situazioni soggettive del personale dipendente.
Riproduzione riservata ©