L’INAIL, con la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024, facendo seguito al Decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 (sostitutivo del decreto del 9 aprile 2008) con il quale sono state revisionate le tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura.

L’Istituto assicurativo ha ribadito che quando viene richiesto il riconoscimento di una malattia professionale tabellata, la presunzione legale d’origine opera se risultano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: l'esistenza della patologia nosologicamente indicata, l'adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella e la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L’INAIL potrà superare tale presunzione legale soltanto se riesce a dimostrare una o più delle situazioni seguenti:

-          l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;

-          che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;

-          che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all'azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;

-          che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;

-          che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

Tra le novità di maggior rilievo contenute nelle nuove tabelle, che trovano applicazione dalle denunce effettuate a partire dal 19 novembre 2023, si segnala l’eliminazione nella prima colonna della sottovoce “altre malattie ……” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi. In definitiva restano tabellate esclusivamente le malattie elencate.

Inoltre è stata eliminata la voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura. Come peraltro precisato in più occasioni dall’Inail, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta.

Le nuove tabelle introducono anche il termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo.

Si segnala anche che l’aggettivazione non occasionale presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica, questo al fine di allinearsi all’orientamento della Corte di Cassazione.

E’ stato inserito il termine maligno per rafforzare nelle specifiche voci l'esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio mesotelioma maligno). Sono state inoltre inserite le seguenti patologie neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l’epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell’ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni ionizzanti.

Continua ad applicarsi la previgente normativa per i casi non previsti nel nuovo sistema per i quali era già stata presentata richiesta di riconoscimento di malattia professionale, ancora in corso di istruttoria.

Invece se è stata presentata richiesta di riconoscimento di malattia professionale per una fattispecie non prevista nel previgente sistema, ma rientrante nelle nuove tabelle, si applicheranno queste ultime se non è ancora stato emesso un provvedimento.

Ai casi di opposizione ancora in istruttoria dovranno essere applicate le nuove tabelle; mentre per i casi relativamente ai quali pende contenzioso giudiziario, le Avvocature territoriali valuteranno, in relazione allo stato del giudizio, l'opportunità di sollecitare il riesame della fattispecie alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine dell'adozione di un provvedimento di riconoscimento della patologia da adottarsi in sede di autotutela.

Infine per i casi definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti non potrà essere effettuato alcun riesame.