Individuate le possibilità di convertire il permesso per protezione speciale
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, tenuto conto del parere dell’Avvocatura di Stato, con la circolare 29 maggio 2024 n. 0049449, ha chiarito le condizioni per convertire in lavoro i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale.
Come si ricorderà, il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Cutro (DL 20/2023 – L. 50/23), dalla data di entrata in vigore, avvenuta il 5 maggio 2023, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L’Avvocatura Generale ha tuttavia chiarito che la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è possibile solo se il permesso di soggiorno per protezione speciale:
- è stato già rilasciato alla data del 5 maggio 2023 (ossia prima della data di entrata in vigore del Decreto Cutro);
- è stato rilasciato ai sensi dell’art.19, c. 1.1, terzo periodo del TU immigrazione, ossia se è stato accertato che esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare;
- è ancora in corso di validità.
Inoltre, è necessario che ricorrano i requisiti di legge ai fini della conversione.
Tale possibilità, vale per tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale sono stati rilasciati. Vale quindi sia per i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19 TUI (compresi quelli rilasciati per la tutela della vita privata e familiare), sia per quelli rilasciati su richiesta della Commissione Territoriale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.
Sono infine convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il diniego della amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023.
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