Una recente pubblicazione INAIL ci ricorda quanto sia importante essere correttamente formati e informati in merito all’utilizzo del trabattello, strumento utilizzato in molteplici occasioni nei cantieri temporanei o mobili quando ci sia la necessità di spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro e si debbano eseguire attività ad altezze non elevate.

Cosa tratta

Nel d.lgs. 81/08 i trabattelli, definiti come ponti su ruote a torre, vengono trattati specificamente all’art. 140 e nell’Allegato XXIII.

In base alle norme tecniche attualmente in vigore, possono essere individuate le seguenti tipologie:

  • Trabattelli (UNI EN 1004-1:2021, UNI EN 1004-2:2021)
  • Piccoli trabattelli (UNI 11764:2019).

I trabattelli che rispettano tali norme tecniche, essendo dotati di stabilità propria, possono essere montati, trasformati e smontati senza la necessità di utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto grazie ad una protezione laterale in tutte le fasi. Essi possono essere inoltre classificati in base a:

  • la classe di carico che si riferisce all’entità del carico da applicare sulla piattaforma di lavoro;
  • la classe di utilizzo che si riferisce alla presenza di vento o all’assenza di vento e riguarda solo i trabattelli;
  • la classe di altezza che si riferisce alla distanza tra due piattaforme consecutive per i trabattelli e alla distanza tra il suolo e la superficie superiore della piattaforma più alta per i piccoli trabattelli;
  • la classe di accesso che si riferisce alle opzioni di accesso alla piattaforma.

Tutte queste informazioni, insieme al nome del fabbricante e la dicitura “Leggere il manuale di istruzioni”, sono riportate su un’apposita etichetta che accompagna il prodotto.

Inoltre ogni componente del trabattello o del piccolo trabattello deve essere marcato, in maniera visibile e permanente, con:

  • un simbolo o una lettera per identificare il trabattello o il piccolo trabattello e il relativo fabbricante;
  • l’anno di produzione, utilizzando le ultime due cifre. In alternativa può essere utilizzato un codice per rintracciare l’anno di produzione.

Quando entra in vigore

La normativa che regola gli obblighi in materia di utilizzo dei ponti su ruote a torre è il D. Lgs. 81/08, all’interno dell’art. 104 e nell’Allegato XXIII, già in vigore da più di un decennio. La norma UNI EN 1004 è entrata in vigore il 1° Dicembre 2021 mentre la UNI 11764:2019 il 7 Novembre 2019.

Indicazioni operative

In merito all’utilizzo delle attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro deve rispettare gli obblighi previsti all’art. 71 del D. Lgs. 81/08 e nel dettaglio, in merito all’utilizzo dei ponti su ruote, ne sintetizziamo alcuni:

  • i trabattelli devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/08 in quanto non esistono direttive di prodotto;
  • il Datore di Lavoro mette a disposizione dei lavoratori il manuale d’uso e istruzioni fornito dal fabbricante al fine di installare e utilizzare correttamente il trabattello;
  • il Datore di Lavoro deve garantire un’idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. L’ispezione del trabattello deve essere eseguita da parte di personale qualificato;
  • il Datore di Lavoro deve incaricare i lavoratori addetti al montaggio, trasformazione, smontaggio, impiego e spostamento dei trabattelli e deve fornire loro informazione, formazione ed addestramento adeguati. I contenuti minimi dei corsi di formazione specifici sono indicati nel secondo e quarto punto del modulo pratico del corso ponteggi nell’Accordo Stato, Regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota (vedi Allegato XXI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.).

 

Si rimanda alla pubblicazione INAIL “TRABATTELLI” in allegato per ulteriori dettagli.