Indicazioni operative sull’estensione dell’obbligo vaccinale e l’uso del green pass
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, con la circolare 13/01/2022 n.2301, facendo seguito al DL 1/2022, ha ricordato che a decorrere dall’8 gennaio u.s. e fino al 15 giugno 2022, sono tenuti all’obbligo vaccinale tutti i soggetti che hanno compiuto oppure compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età.
La mancata osservanza dell’obbligo è punita con la sanzione di 100 euro irrogata dal 1° febbraio 2022 dal Ministero della salute, per il tramite dell’Agenzia delle entrate.
Dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno p.v. sussiste, per tutti coloro che hanno un’età superiore a 50 anni, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro.
La verifica spetta ai datori di lavoro che se omettono di farla sono puniti con la sanzione da 400 a 1.000 euro irrogata dai Prefetti.
Il DL 1/2022 estende dal 1° febbraio 2022 l’obbligo vaccinale al personale universitario e a quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Dal 20 gennaio 2022 è necessario possedere il green pass base per accedere ai servizi alla persona e per i colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati.
Il green pass ordinario diviene requisito essenziale per l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona e che verranno individuati con DPCM. Spetta ai titolari, ai gestori e ai responsabili dei relativi servizi o uffici il compito di controllare il possesso del green pass.
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