Il Ministero dell’interno, con la circolare 29/12/2021 n. 15350, ha riepilogato i contenuti del DL 221/2021, tra i quali la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e la riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi a decorrere dal 1° febbraio p.v.

Inoltre dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata”. Restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il catering continuativo su base contrattuale, prescrivono l’utilizzo del green pass “base”.

Dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del green pass “rafforzato” è obbligatorio per l’accesso a:

-musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

-piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;

-centri benessere al chiuso;

-centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

-parchi tematici e di divertimento;

-centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

-sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Le previsioni normative sul possesso del green-pass non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, è ripristinato, anche in zona bianca, l’obbligo di utilizzo delle mascherine anche nei luoghi all’aperto.

Inoltre, sempre dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2:

-in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica;

- dal vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

- per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto.

Infine dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.