Indennizzabile l’infortunio occorso durante un sopralluogo per subappaltare parte dell’opera
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32257 del 5 novembre 2021, ha affermato che, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, costituisce occasione di lavoro in senso tecnico ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di bisogno cui è rivolto l'operare della tutela assicurativa, incluse le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse.
Nella specie, l'infortunio mortale era occorso ad un artigiano muratore a causa della caduta da una scala dall'altezza di tre metri presso il cantiere edile posto nella titolarità di altro soggetto. Il contesto in cui si era verificato l'incidente era quello di un sopralluogo del deceduto nel cantiere in compagnia di un altro artigiano, a cui il primo intendeva subappaltare i lavori d'intonacatura degli immobili.
Secondo la Suprema Corte, il compimento del sopralluogo per l'affidamento in subappalto a un terzo di una parte dell'opera, costituisce un'occasione di lavoro in senso tecnico, qualora, come nel caso in esame, abbia concretizzato un rischio tale da determinare quella situazione di bisogno cui è rivolto l'operare della tutela contro gli infortuni sul lavoro. Pertanto, in tali occasioni, deve operare la copertura assicurativa Inail.
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