Indennizzabile l'infortunio causato dai pirati
A cura della redazione
L’Inail, con la circolare n. 9 del 31 gennaio 2013, ha stabilito, alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, che anche il rischio connesso a eventi di pirateria, per le modalità astratte di accadimento del fenomeno, sia tutelabile in quanto rischio lavorativo ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 1124/1965.
Conseguentemente, è indennizzabile sia l’infortunio che occorra al marittimo vittima dell’evento lesivo nel corso di un’azione di pirateria, sia la patologia dallo stesso contratta o sviluppata a causa di tale azione.
Rientrando il rischio pirateria nell’ambito dei rischi coperti dal premio ordinario, non sembra, dunque, più coerente il mantenimento della modalità volontaria di copertura del rischio in esame, nonché la relativa previsione del pagamento di un premio supplementare, ai sensi della deliberazione del Commissario straordinario n. 27/2008 dell’ex Ipsema.
L’Istituto precisa, da ultimo, che la riconduzione del rischio pirateria nell’ambito dei rischi lavorativi ai sensi degli artt. 2 e 3 del Testo unico 1124/1965, essendo conseguente ad un’interpretazione normativa e non a particolari interventi legislativi sopravvenuti, decorre dalla data della circolare (31.1.2013) e copre le fattispecie non esaurite e cioè non prescritte o non coperte da giudicato.
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