Indennità una tantum per i part time ciclici
A cura della redazione
L’INPS, con la Circolare n. 109 del 27 dicembre 2023, ritorna nuovamente sull’indennità una tantum ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico di cui all’art. 18 del DL 145/2023 (L. 191/2023), evidenziando che per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l’indennità una tantum 2022 nell’anno 2023, il controllo relativo al possesso dei requisiti consistenti nella non titolarità di altro rapporto di lavoro o di trattamento pensionistico diretto, nonché nella non percezione dell’indennità NASpI, viene effettuato non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022, ultima data utile originariamente indicata nella circolare n. 115/2022.
L’INPS ricorda inoltre che il decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, all’articolo 18, comma 2, ha previsto il riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 550 euro, anche per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022.
Anche per il 2023 l’indennità è riconosciuta qualora il lavoratore, nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti alla titolarità del contratto di lavoro nell’anno 2022, possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
La circolare 109/2023 precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).
Riguardo alla condizione richiesta secondo cui il lavoratore non deve essere percettore di NASPI, l’INPS evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore della citata indennità di disoccupazione anche nell’ipotesi in cui, alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum, sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, nonché nell’ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l’assicurato è percettore dell’indennità di malattia o maternità.
L’indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro-quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, nonché con la c.d. APE sociale.
L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
Infine, in merito alle modalità di presentazione delle domande per ottenere l’indennità una tantum, l’INPS, ricorda che le istruzione sono state date con il Mess. 3977/2023 e che in ogni caso dovevano essere presentate dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023.
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