Indennità sostitutiva delle ferie e mancata fruizione non ascrivibile a colpa dell'azienda
A cura della redazione
Per effetto dell'art. 36 della Costituzione l'indennità sostitutiva delle ferie non godute spetta anche quando la mancata fruizione delle stesse sia dipesa da cause non ascrivibili a colpa dell'azienda (Cass. 25/10/2005 n.20662).
In pratica spiega la Suprema Corte solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro vale ad estinguere il diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute.
Invece quando è ravvisabile una colpa del datore di lavoro nella condotta negativa delle ferie il lavoratore può pretendere il risarcimento dei danni subiti, suscettibile di superare in entità l'indennità sostitutiva.
Infine nei casi in cui non è ravvisabile alcuna colpa né nella condotta del datore di lavoro né in quella del lavoratore, risponde a corretti principi legali riconoscere il diritto alla indennità sostitutiva di ferie, in ragione del presidio costituzionale assicurato alle ferie (art. 36 Cost.) al fine di consentire la reintegrazione delle energie psico-fisiche del lavoratore.