L’INPS, con il messaggio 16/03/2018 n.1162, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla compatibilità della Naspi con il rapporto di lavoro intermittente, affrontando diverse situazioni, tra le quali quella in cui venga fatta richiesta dell’indennità di disoccupazione da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità.

In questo caso, secondo l’Istituto previdenziale, se il contratto di lavoro intermittente è stato stipulato con obbligo di risposta e, quindi, con indennità di disponibilità, la Naspi spetta, a condizione che il lavoratore comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000.

Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di € 8.000, troverà applicazione l’istituto della decadenza dalla prestazione.

Medesimo discorso vale se il contratto di lavoro intermittente è senza obbligo di risposta e, quindi, senza indennità di disponibilità. Anche in questo caso spetta la Naspi.

Però l’INPS precisa che se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi la NASpI viene sospesa per i soli giorni di effettiva chiamata. Resta comunque salva la possibilità, in alternativa, di cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e sempre che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.

Il cumulo trova applicazione anche quando il rapporto di lavoro intermittente ha una durata superiore a sei mesi.

Un’altra questione affrontata è quella in cui il lavoratore, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente, con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione, per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera.

In detta ipotesi non trova applicazione l’istituto del cumulo della prestazione NASpI, dato che il nuovo datore di lavoro deve essere diverso dal datore di lavoro per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.

Anche in questo caso se il contratto di lavoro intermittente ha durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione. In particolare, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto. Qualora invece il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

L’INPS ha anche affrontato il problema della compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, supera il limite semestrale.

In questo caso la prestazione NASPI viene sospesa d'ufficio, per la durata del rapporto di lavoro.

Invece se la durata del rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, a seguito di proroga del contratto, eccede il semestre, opera la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.

Il messaggio 1162/2018 fornisce chiarimenti anche quando il percettore di NASpI si rioccupa a tempo determinato come OTD in agricoltura.

In questo caso se la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non supera i sei mesi, l'indennità è sospesa d'ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.

Viceversa se la nuova occupazione come OTD ha una durata superiore a sei mesi e dalla stessa il percettore NASpI ricava un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione, trova applicazione il cumulo della prestazione.

Mentre se la nuova occupazione come OTD ha una durata superiore a sei mesi e dalla stessa il percettore NASpI ricava un reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione, trova applicazione la decadenza dalla prestazione NASpI.

Infine viene affrontato il problema del percettore di NASpI che si rioccupa con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro

In questo caso la prestazione Naspi viene sospesa entro il limite di sei mesi.

In considerazione di quanto sopra, in presenza di rioccupazione con rapporti di lavoro che si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità per periodi singolarmente non superiori a sei mesi, ma la cui somma superi detto limite, si verifica la decadenza dalla prestazione di disoccupazione NASpI per superamento del semestre previsto dalla norma.