L’INPS, con il messaggio n. 2842 del 06/08/2021, riguardo all’indennità di malattia in caso di quarantena ai sensi dell’art. 26 del DL 18/2020, ha reso noto che procederà al riconoscimento degli importi dovuti per l’anno 2020, nei limiti di spesa stanziati a tal fine, avendo avuto riscontro della validità delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, che nel frattempo erano rimaste in sospeso.

Poiché il legislatore non ha stanziato altre risorse per il 2021, l’INPS non procederà ad erogare l’indennità anche per gli eventi avvenuti nel corso dell’anno.

Riguardo ai lavoratori fragili, la cui assenza dal lavoro è stata equiparata a ricovero ospedaliero ai sensi dell’art. 26, c. 2 del DL 18/2020, l’INPS procederà all’erogazione per il 2020 e per il 2021 solo per gli eventi avvenuti fino al 30 giugno u.s.

L’INPS infatti ricorda che la citata disposizione non ha subito proroghe, mentre è stato differito dal DL 105/2021 al 31/10/2021 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l’attività in smart working.