Indennità per i lavoratori domestici: possibile chiedere il riesame delle domande
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2715 del 7 luglio 2020, ha fornito le istruzioni per inoltrare la richiesta di riesame delle richieste di indennità per i lavoratori domestici di cui all’art. 85 del D.L. 34/2020.
L’accesso al riesame on line è disponibile nella homepage del sito www.inps.it da cui l’utente viene indirizzato alla pagina di autenticazione ai servizi INPS. Per procedere, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per inoltrare la richiesta di riesame, l’utente dovrà accedere all’apposita sezione della pagina web “Richiesta di riesame”.
Questa sezione mostra le informazioni relative alla domanda presentata, il provvedimento di rigetto e consente di inoltrare la richiesta di riesame inserendo la motivazione della richiesta. È, inoltre, possibile inserire degli allegati in formato pdf, jpeg, png e tiff per una dimensione complessiva massima di 3 MB.
Una volta completata e inoltrata la richiesta di riesame, questa verrà protocollata e le informazioni ad essa correlate, ivi incluse le informazioni sullo stato di lavorazione, verranno rese disponibili nella medesima sezione del sito web.
La richiesta di riesame potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.
Infine, l’INPS ricorda che la medesima richiesta può essere fatta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato. Al riguardo, in deroga all’art. 4 del DM 10.10.2008, n. 193, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (art. 36, c. 1, lett. a, del D.L. 18/2020), fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale.
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