La Corte di Cassazione con la sentenza 8 agosto 2001 n. 10939 ha stabilito che l'indennità di mobilità non è soggetta ad incrementi automatici a inizio anno, secondo gli indici Istat, a differenza dell'assegno di cassa integrazione. L'adeguamento automatico si applica infatti solo indirettamente sul trattamento riservato ai lavoratori licenziati, cioè solo limitatamente alla rivalutabilità dei massimali.