L'Inps, nell'accogliere il recente orientamento della Corte di Cassazione, ha esteso anche ai lavoratori a domicilio la possibilità di accedere alle procedure di mobilità (circolare n. 140 del 16/07/2001). La sentenza della Suprema Corte che ha sostanzialmente "costretto" l'Inps ad uniformarsi è la 106 del 2001 (sezioni unite) la quale ha stabilito che anche per i lavoratori a domicilio spetta l'indennità di mobilità purché gli stessi possano far valere un'anzianità di almeno 12 mesi nella medesima azienda, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, con rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a tempo determinato. Nell'allargare le maglie l'Istituto ha anche fornito due importanti precisazioni in materia di trasferimento d'azienda e di fusione di due o più società. Nel primo caso è stabilita la possibilità di cumulare i due rapporti di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità prevista in virtù delle nuove regole previste dal D.lgs. 18/2001; in caso di fusione valgono le medesime regole del trasferimento seppur l'origine della norma non sia il citato decreto quanto piuttosto il codice civile che prevede una sostanziale continuità tra la società incorporata e quella incorporante. Infine l'Inps ha chiarito che, alla luce delle novità interpretative, tutte le domande presentate in precedenza devono essere riesaminate ma su domanda degli interessati.