Indennità di mobilità e prestazione lavorativa
A cura della redazione

Il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità ha diritto a percepire la relativa indennità anche quando presta attività lavorativa sia a carattere subordinato che autonomo purchè la retribuzione o il compenso percepiti non siano superiori rispettivamente a 8mila euro/anno o 4.500 euro/anno (Min. Lavoro nota 13/03/2008 n.2262).
In questo modo la nota ministeriale risolve il conflitto che era sorto tra lo stesso Ministero del lavoro e la Corte di Cassazione. In particolare quest'ultima con la sentenza 6463/2004 riconosceva sempre il diritto a continuare a percepire l'indennità di mobilità in presenza di un'attività autonoma, anche se rimetteva al legislatore il compito di individuare un limite, suggerendo che si poteva seguire per analogia quanto previsto in presenza di un'attività di lavoro subordinato.
Il Ministero ha accolto il suggerimento giurisprudenziale precisando che sussite compatibilità tra iscrizione alle liste di mobilità e prestazione lavorativa purchè venga rispettato il limite di reddito per la conservazione dello status di disoccupazione ex DLgs 181/2000.
Riproduzione riservata ©