Il Ministero del Lavoro, con la nota 11 novembre 2011 n. prot. 5094, rispondendo all’istanza d’interpello 42/2011, ha precisato che l’indennità di malattia, così come la tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare, è estesa a tutti gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, e di conseguenza anche agli amministratori di società, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.

L’INPS, con messaggio n. 12768/2007 nega il riconoscimento di tale indennità ad alcune categorie iscritte obbligatoriamente alla Gestione separata, tra cui gli amministratori di srl. Il D.P.R. 917/1986 implica l’inclusione dei redditi di tale categoria nella Gestione stessa in quanto considerati redditi di lavoro autonomo. La richiamata norma fiscale, tuttavia viene abrogata dall’art. 34, L. n. 342/2000 che riconduce i redditi prodotti dalla categoria in esame nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, permanendo comunque l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Si ricorda inoltre che l’art. 1, comma 788, della L. n. 296/2006, con decorrenza 1° gennaio 2007, riconosce un’indennità giornaliera a tutti i membri della Gestione separata purchè non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.