L’INPS, con il messaggio n. 28997 del 18 novembre 2010, ha fornito le istruzioni operative relative al pagamento diretto, in caso di mancata anticipazione da parte dei datori di lavoro, delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 della legge 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.
Innanzi tutto, i casi in cui - essendo stata comprovata la mancata anticipazione delle indennità in questione da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest'ultimo, sia per una impossibilità oggettiva - è possibile effettuare il pagamento diretto della prestazione economica dovuta, sono i seguenti:
1. ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
2. ipotesi in cui l'Inps stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga;
3. ipotesi in cui la Direzione provinciale del lavoro, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, abbia disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps;
4. ipotesi in cui l'omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso dell'attività di azienda successivamente cessata;
5. ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto.
Ciò detto, prima di procedere al pagamento della prestazione richiesta, sarà accertata la situazione, tra quelle suindicate, nella quale versi il datore di lavoro venuto meno all'obbligo di anticipazione.
Qualora si accerti che la mancata anticipazione sia riconducibile ad un datore di lavoro in attività (ipotesi di cui al punto 5), lo stesso verrà diffidato formalmente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) ad anticipare la prestazione dovuta entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento del sollecito. Decorso invano il suddetto termine, si provvederà a pagare direttamente l'indennità dovuta con la massima tempestività.
Qualora, invece, il datore di lavoro sia sottoposto a procedura fallimentare (ipotesi di cui al punto 1), il lavoratore, unitamente alla richiesta di pagamento diretto, dovrà rilasciare dichiarazione di responsabilità attestante la mancata presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare dell'indennità richiesta; nel caso in cui l'insinuazione al passivo sia stata già operata, il lavoratore dovrà presentare all'Istituto la richiesta di stralcio del credito insinuato onde evitare il doppio pagamento della prestazione.
In tutte le altre ipotesi accertate (ipotesi di cui ai punti da 2 a 4), si procederà, invece, al pagamento della prestazione dovuta.