Indennità di malattia anche ai pensionati
A cura della redazione

Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia spetta anche nei confronti dei lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente sulla base della nuova copertura assicurativa e sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.Così si è espresso l’Inps con la circolare dell’11 marzo 2025 n. 57 che ha modificato l’orientamento fin qui seguito dell’Istituto previdenziale col quale lo aveva sostanzialmente negato.Infatti, è evidente che il riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia, pur continuando a percepire il trattamento pensionistico - perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.L’eccezione riguarda quei casi di incumulabilità tra la pensione e i redditi da lavoro, come ad es. quota 100, 102 e 103, in quanto l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione e come tale risulta anch’essa incumulabile.Invece, il lavoratore agricolo a tempo determinato (OTD), titolare di un trattamento pensionistico - ancorché iscritto nei suddetti elenchi sulla base di precedente attività lavorativa - in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia.Infine, l’indennità di malattia non spetta agli iscritti alla gestione separata in quanto i trattamenti di malattia non spettano a tali soggetti titolari di un trattamento pensionistico.Analoga incompatibilità sussiste per i titolari di pensione di inabilità che presuppone la totale impossibilità di svolgere un’attività di lavoro e che di conseguenza verrà revocata nel caso di ripresa dell’attività lavorativa. Ciò determina l’impossibilità di fruire dell’indennità di malattia.
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