L'INPS, con il messaggio 06/08/2008 n.17576, ha precisato che se il lavoratore extracomunitario, titolare di indennità di disoccupazione o di mobilità, lascia l'Italia per soggiornare per brevi periodi all'estero e in particolare per periodi necessitati da gravi e comprovati motivi di salute, personali o di un familiare, lo stesso conserva il diritto alle prestazioni presentando idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno.
E' questa una delle novità evidenziate dall'istituto previdenziale nella sua circolare. L'intervento dell'INPS sorge dal fatto che erano stati avanzati dubbi di legittimità in merito alla procedura adottata dall'Istituto stesso che faceva scattare la decadenza del diritto alle prestazioni in caso di trasferimento all'estero dello straniero anche se di breve durata.
L'avvocatura centrale dell'INPS era intervenuta facendo rilevare che l'espatrio non può essere di per se assunto a principio della perdita e revoca delle prestazioni. Deve essere motivo di decadenza soltanto nel caso in cui per le sue caratteristiche intrinseche o per obiettive circostanze di tempo e di luogo, l'espatrio consenta ragionevolmente di escludere una pronta disponibilità del lavoratore trasferitosi all'estero di svolgere un'attività lavorativa in Italia.
L'INPS precisa inoltre che se il soggiorno all'estero, sempre per brevi periodi, è motivato da ragioni turistiche, il lavoratore che si trova in questa situazione conserva il diritto alle prestazioni se l'assenza dal territorio nazionale non ha comportato l'inosservanza delle prescrizioni alla disponibilità d'impiego.
Infine se il lavoratore invece espatria per lunghi periodi, ad esempio perché rientra per sempre nel Paese di origine, ossia quando ricorrono le circostanze alle quali la legge riconnette la perdita dello stato di disoccupazione o la cancellazione dalle liste di mobilità, il titolare decade dalla concessione della prestazione di cui sta fruendo.