Nel computo delle settantotto giornate lavorative necessarie per il diritto all'indennità di disoccupazione si deve tener conto sia delle giornate di lavoro effettivo, sia di quelle non lavorate ma con obbligo di contribuzione (Cass. 23 ottobre 2002 n. 14956). Nel caso oggetti di commento il lavoratore ha chiesto di condannare l'INPS al versamento di tale indennità sul presupposto che il requisito delle 78 giornate dovesse essere raggiunto tenendo conto dei giorni di ferie maturati e non goduti. La Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che le ferie non fossero state godute, purchè l'indennità sostitutiva ferie sia soggetta a contribuzione.