L’INPS, con il messaggio n. 15747 del 15 giugno 2010, ha fornito le istruzioni procedurali, necessarie a consentire la corretta ed ottimale gestione dei trattamenti di disoccupazione dei lavoratori sospesi.
In particolare:
- Sospensione aziendale superiore a 90 giorni.
Ferma restando l'eventualità che la situazione transitoria di crisi - che comporta l'interruzione dell'attività aziendale - superi il numero di giornate indennizzabili ai lavoratori nell'anno solare, è necessario che le sospensioni comunicate all'Istituto dalle aziende, direttamente o per il tramite degli Enti bilaterali, abbiano una durata massima di 90 giorni.
Nel caso in cui l'evento sospensione complessivamente previsto sia più lungo, sarà cura dell'azienda o dell'Ente segnalare in procedura più eventi distinti ciascuno di durata uguale o inferiore a 90 giorni. Tale disposizione si applica per le sospensioni che intervengono dal 1° luglio 2010;
- Sospensione aziendale che interessa anni solari consecutivi.
Ferma restando l'eventualità che la situazione transitoria di crisi - che comporta l'interruzione dell'attività aziendale - perduri nell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio, é necessario che le sospensioni comunicate all'Istituto dalle aziende, direttamente o per il tramite degli Enti bilaterali, abbiano come riferimento un unico anno solare.
Nel caso in cui la sospensione complessivamente prevista termini nell'anno successivo, sarà cura dell'azienda o dell'Ente segnalare in procedura due eventi distinti, rispettivamente con cessazione al 31 dicembre ed inizio dal 1° gennaio successivo.
Per ciò che concerne i periodi indennizzabili, si conferma che i periodi di ripresa lavorativa acquisibili - che sospendono l'erogazione della prestazione - devono collocarsi all'interno di ciascun periodo di sospensione aziendale di durata uguale o inferiore a 90 giorni, corrispondenti al numero di giornate teoriche indennizzabili al singolo lavoratore.
Per ciascun lavoratore va necessariamente segnalata la data di decadenza, corrispondente al giorno successivo alla fine del periodo teorico indennizzabile.