L’INPS, con il messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021, ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla circolare 65/2021 e ai limiti di reddito dei lavoratori dello spettacolo richiedenti l’indennità onnicomprensiva e all’incompatibilità delle indennità con il Reddito di Emergenza (REM).

In relazione al primo aspetto (indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori), si chiarisce che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nel medesimo paragrafo 5, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.

In riferimento al secondo aspetto, si chiarisce, altresì, come già specificato nella citata circolare 65/2021, che l’incompatibilità ivi prevista al paragrafo 8, capoversi 8, 9, 10 e 11, di tutte le indennità disciplinate dall’art. 10 del decreto Sostegni con il Reddito di emergenza (REM), è da intendersi con il solo REM 2021, di cui all’art. 12 del medesimo decreto-legge.

Pertanto, si ribadisce che le indennità di cui all’art. 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni sono incompatibili con il REM 2021, erogato ai sensi del citato art. 12. Corrispondentemente il REM 2021, illustrato nella circolare 61/2021, è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’art. 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021.