L’INPS, con il messaggio 20/11/2020 n.4358, ha reso noto che i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, che si sono visti rigettare le domande volte a ottenere la concessione, per il mese di maggio 2020, dell’indennità pari a 950 euro, possono presentare istanza di riesame entro il prossimo 10 dicembre, producendo la relativa documentazione a supporto della nuova istruttoria. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda viene considerata definitivamente respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamibonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

L’INPS coglie l’occasione per riepilogare i requisiti che danno diritto all’indennità.

Il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, che svolgano l’attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge n. 250/1958; pertanto i soci di cooperative indicati dal medesimo comma 8 dell’articolo 222 destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

Se la reiezione della domanda era imputabile alla mancata rilevazione del citato requisito, l’INPS verificherà per i soggetti associati il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente chiederà di produrre al richiedente il contratto di lavoro autonomo o documentazione equipollente.

Per i soggetti associati tale documentazione può essere rappresentata, alternativamente dalla copia della lettera di incarico oppure dalla copia dell’ultimo documento relativo al pagamento dei compensi (purché si evinca la data di inizio dell’incarico).

Ai pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, per poter accedere al beneficio relativo al mese di maggio 2020 è richiesto inoltre di: non essere titolari di pensione, non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, non essere titolare di lavoro dipendente.

Per la verifica della condizione circa l’assenza di rapporti di lavoro dipendente, l’Istituto prende in considerazione i dati risultanti in UNILAV e in Uniemens, verificando che non vi siano comunicazioni o denunce comprovanti un rapporto attivo alla data di titolarità del beneficio richiesto. Eventuali variazioni della denuncia Uniemens effettuate successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile sono valutate dalla Struttura territoriale.