Indennità COVID-19 respinte: motivazioni e possibilità di riesame
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2263 dell’1 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020, relative alle indennità COVID ex D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
Innanzi tutto, si fa presente che, con riferimento agli esiti di reiezione delle domande non accolte, sono state notificate, tramite messaggio informatico e non tramite comunicazioni epistolari cartacee, le motivazioni della mancata erogazione dell’indennità.
Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.
Per le domande respinte, non essendo ammesso il ricorso amministrativo, l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria. Ovviamente, la Struttura territoriale INPS competente può sempre effettuare in autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse.
I motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità prevista dalla norma sono i seguenti:
1) titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020;
2) percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020;
3) titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;
4) assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta (art. 28);
5) assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo (art. 38);
6) assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
7) assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
8) assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operari agricoli a tempo determinato (art. 30).
In sede di definizione dell’istanza può essere rilevata la mancanza di uno o più requisiti, ognuno dei quali comunque sufficiente a determinare da solo la reiezione dell’istanza.
Per alcune delle istanze per le quali sono presenti dati previdenziali alimentati sia dalle gestioni INPS che da Enti esterni (come, ad esempio, le Casse previdenziali private) è possibile che, al momento del controllo, il dato rilevato non sia consolidato, in ragione di attività amministrative o aggiornamenti dati ancora in corso.
In questi casi, sono stati inviati esiti provvisori di respinta, definiti “preavviso di reiezione”, con cui il cittadino viene informato che la sua domanda non è accoglibile, consentendogli comunque di portare all’attenzione dell’Istituto elementi conoscitivi che possano determinare un supplemento di istruttoria per l’eventuale accoglimento della domanda stessa.
Al lavoratore e al Patronato è consentito proporre un’istanza di riesame entro il termine di 20 giorni dal momento della pubblicazione del messaggio 2263/2020 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.
L’utente può inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
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