L’INPS, con la circolare n. 80 del 6 luglio 2020, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19, per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali, previste dal D.L. 34/2020, a favore delle suddette categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica.

Più in particolare, l’art. 84 del citato decreto-legge, al comma 2 prevede un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini dell’accesso all’indennità, la norma prevede quale requisito che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all’INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso del requisito di cui sopra.

Per la verifica del requisito reddituale l'INPS comunica i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all'Agenzia delle Entrate che a sua volta provvede a comunicare all’INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

Il successivo comma 3 prevede altresì, per il mese di maggio 2020, un’indennità pari a 1000 euro a favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).

Il richiamato articolo 84, commi 5 e 6, del D.L. 34/2020 prevede una indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ed un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L’INPS precisa che l’indennità in argomento per i mesi di aprile e maggio 2020 è rivolta esclusivamente ai lavoratori somministrati che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle riportate nella circolare 80/2020. A tale ultimo riguardo si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Quali requisiti di accesso all’indennità per le due mensilità di aprile e maggio 2020, è inoltre richiesto che, alla data del 19.5.2020 (entrata in vigore del decreto Rilancio), i suddetti lavoratori non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

Per la natura particolare di questo rapporto di lavoro, l’istruttoria delle richieste sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro (UniSomm), dell’indicazione delle società utilizzatrici che nel periodo utile all’ammissibilità della indennità appartengono alle categorie ATECO indicate.

Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale allegazione della documentazione probatoria utile alla revisione d’ufficio dell’esito stesso. Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali competenti per residenza del lavoratore.

In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate e, quindi, sarà utile l’allegazione del contratto o della lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

Le indennità in comento (tutte) non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione delle indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Il medesimo comma 6 dell’art. 84 prevede, altresì, che alla categoria di lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, che hanno cessato involontariamente - con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Ai fini dell’accesso all’indennità COVID-19 per il mese di maggio, la richiamata disposizione normativa prevede, inoltre, che detti lavoratori – alla data del 19.5.2020 - non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non siano inoltre titolari di indennità NASpI.