L'INPS, con il Messaggio 16 giugno 2021 n.2309, ha reso noto che i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari che hanno beneficiato dell’indennità Covid-19 prevista dal DL 41/2021 (L. 69/2021) e che intendono fruire dell’indennità previsa dal DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni Bis) pari a 1.600 euro, non è necessario che presentino un’istanza dato che l’agevolazione economica verrà riconosciuta automaticamente dall’INPS.

Lo stesso benefico spetta anche ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi occasionali, ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori dello spettacolo.

L’INPS ricorda che tale indennità è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità e non concorre alla formazione del reddito Irpef.

Al beneficiario, nel periodo di fruizione dell’indennità, non verrà riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa, né il diritto all’ANF.

Il Decreto sostegni BIS ha anche previsto un’indennità una tantum pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Inoltre, lo stesso DL 73/2021 riconosce un’indennità pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

Però sia gli agricoli che i pescatori autonomi dovranno presentare apposita istanza per fruire dell’indennità secondo le indicazioni che saranno fornite prossimamente dall’INPS.

L’Istituto previdenziale coglie l’occasione anche per ricordare che il Decreto Sostegni Bis ha previsto, fino al 31 dicembre 2021, che per le prestazioni NASPI in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa la riduzione in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).

Analogamente per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione della citata riduzione.

Per espressa previsione legislativa, dal 1° gennaio 2022 trova nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della NASPI. Pertanto, per le prestazioni oggetto della sospensione della riduzione mensile, qualora ancora in essere al 1° gennaio 2022, l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.