L’INPS, con la circolare n. 66 del 29 maggio 2020, ha fornito le istruzioni operative in materia di proroga, per il mese di aprile, delle indennità di sostegno al reddito di cui al D.L. 18/2020 (L. 274/2020).

I lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 (d’ora in avanti per brevità Indennità Covid-19) e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la predetta indennità, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di aprile 2020.

Per questi beneficiari, l’indennità Covid-19 per la mensilità di aprile sarà, infatti, erogata dall’INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

Salvo alcune specificazioni in merito alle tutele di reddito riferite anche al mese di aprile e maggio per la nuova categoria dei lavoratori somministrati del settore turismo e stabilimenti termali che saranno diramate con ulteriore circolare, le categorie di lavoratori che devono presentare domanda sono le seguenti: a) i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro; b) i lavoratori di cui agli articoli 27 (liberi professionisti e co.co.co.), 28 (lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO), 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (lavoratori agricoli) e 38 (lavoratori dello spettacolo per i mesi di aprile e maggio) del citato D.L. 18/2020 che siano titolari di assegno ordinario di invalidità.

I lavoratori che non hanno presentato domanda per l’accesso alle indennità Covid-19 possono ancora presentare la relativa domanda per la fruizione dell’indennità anche per il mese di marzo entro il 3 giugno 2020. Anche per questi lavoratori che otterranno il beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda per l’indennità di aprile 2020, ma la prestazione sarà attribuita d’ufficio.

Le indennità in commento non sono tra esse cumulabili e non sono, altresì, cumulabili con:

  • l’indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’art. 85 del D.L. 34/2020;
  • le indennità di cui all’art. 44, c. 2, del D.L. 18/2020 (reddito di ultima istanza);
  • le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all’art. 98 del D.L. 34/2020.

Per il mese di marzo 2020, le indennità Covid-19 di cui ai sopra richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), nonché, per i mesi di aprile e maggio 2020, le indennità di cui all’art. 84 del D.L. 34/2020 sono, invece, cumulabili con l’Assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.

Per quanto riguarda, da ultimo, la cumulabilità con il Reddito di Cittadinanza (inizialmente esclusa dal D.L. Cura Italia), il D.L. Rilancio ha stabilito che, ai beneficiari delle indennità di cui ai all’art. 84, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a € 600 (€ 500 per i lavoratori agricoli), non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di € 600 (€ 500 per i lavoratori agricoli).

Di conseguenza, in ragione della previsione normativa di cui sopra, l’INPS fa presente che le domande di indennità Covid-19 di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020, respinte esclusivamente in ragione della titolarità del Reddito di Cittadinanza saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell’indennità per il mese di aprile 2020, erogata nelle forme descritte.