L’Enpacl, sul proprio sito internet, a seguito della pubblicazione in G.U. del DL 104/2020 che ha disciplinato i criteri e le modalità di attribuzione dell’indennità Covid-19 a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza relativa al mese di maggio, pari ad euro 1.000, ha precisato che ai soggetti già beneficiari dell’indennità per i mesi di marzo e/o aprile, a condizione che siano ancora iscritti all’ENPACL, l’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio è erogata in via automatica, senza necessità di presentare una nuova domanda.

Tutti gli altri Consulenti del Lavoro, non titolari di pensione diretta (vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità, etc.) né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sino alle ore 24:00 del giorno 14 settembre 2020 possono presentare on line la domanda per l’ottenimento dell’indennità: clicca qui ma prima prepara la copia, su due distinti file, del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Per avere diritto all’indennità occorre aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro e di aver subito la limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 oppure aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Coloro che si sono iscritti tra il 1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, per avere diritto all’indennità, devono aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 50.000 euro.

Inoltre, i richiedenti non devono aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; non devono essere già percettori dei benefici previsti dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 18/2020, convertito con la legge 27/2020; di quelli disciplinati dagli artt. 9 e 12 del decreto-legge 104/2020; degli ulteriori benefici di cui agli artt. 84, 85 e 98 del decreto-legge 34/2020, convertito con la legge 77/2020; del ‘reddito di cittadinanza’ di cui al decreto-legge 4/2019, convertito dalla legge 26/2019; del ‘reddito di emergenza’ di cui all’art. 82 del citato decreto-legge 34/2020.

Infine, si segnala che l’ENPACL è tenuto a comunicare l’elenco dei soggetti ai quali viene corrisposta l’indennità al Ministero del lavoro, al Ministero dell’economia, all’Agenzia delle entrate nonché all’INPS.