Indennità di cassa solo se le mansioni di cassiere sono svolte in modo non occasionale
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 5/09/2019 n.22294, ha ribadito un principio di diritto già consolidato secondo cui l’indennità di cassa prevista contrattualmente spetta se le mansioni di cassiere sono svolte in autonomia e con continuità e non occasionalità.
Nel caso in esame una lavoratrice si era rivolta al giudice del lavoro affinché condannasse l’azienda alla corresponsione dell’indennità di cassa.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno dato ragione alla lavoratrice evidenziando che alla stessa spettava la suddetta indennità in quanto l’addetta alla reception aveva accesso alla cassaforte ove riponeva gli incassi, gestiva un piccolo fondo cassa per le spese di ordinaria amministrazione ed era impiegata nell’effettuazione della quadratura giornaliera, settimanale e mensile degli importi presenti in cassa.
E questo in funzione anche del contratto collettivo applicato secondo cui, ove al dipendente addetto con continuità ad operazioni di cassa fa capo la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con obbligo di accertarsi delle eventuali differenze, compete un’indennità di cassa e di maneggio denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.
La società ha così proposto ricorso in Cassazione, ma i giudici di legittimità lo hanno respinto, evidenziando che ciò che rileva, ai fini della corresponsione dell’indennità di cassa, è che l’attività svolta a contatto con il denaro abbia carattere se non esclusività quanto meno di continuità e non occasionalità e che comporti l’esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario, riferita al trasporto di valori e contanti in un tempo circoscritto ed a mansioni di natura meramente esecutiva.
Poiché la società aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello sostenendo che la stessa non poteva considerarsi responsabile in quanto un altro soggetto (suo superiore) aveva detta responsabilità, la Suprema Corte ha richiamato precedenti pronunce (Cass. n. 25742/2016 e 2212/2016) secondo cui, ai fini del diritto all’indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l’incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall’art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.
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