Il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’economia, ha fissato con il decreto 31.01.2023 in 2.000 euro per l’anno 2022 l’indennità omnicomprensiva, quale misura a sostegno del reddito, spettante ai lavoratori occupati dai gestori del terminal di approdo delle navi e delle altre imprese appaltatrici delle attività connesse al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di Venezia, compresi gli spedizionieri doganali e le imprese operanti nel settore della logistica.

Come si ricorderà il DL 103/2021 (L. 125/2021), al fine di tutelare le vie d’acqua di interesse culturale e di salvaguardare Venezia, ha disposto il divieto di navigazione, a decorrere dal 1° agosto 2021, sulle vie urbane d'acqua del Bacino di San Marco, del Canale di San Marco e del Canale della Giudecca di Venezia, in quanto monumento nazionale, per le navi aventi le seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;

b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;

c) altezza della linea di galleggiamento (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;

d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0,1 per cento.

Poiché detto divieto impatta sulle imprese che svolgono attività collaterali al transito delle navi, ed in particolare sui lavoratori impiegati dalle stesse, il Ministero del lavoro ha disposto il riconoscimento di un’indennità omnicomprensiva a sostegno del reddito che per l’anno 2022 ammonta a euro 2.000.

L’indennità spetta ai:

a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro al 9/03/2023 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

b) lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile.

L’indennità non spetta a coloro che:

- l’hanno già percepita per l’annualità 2021;

- sono titolari di altra misura a sostegno del reddito;

- sono titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto

- di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;

- sono titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

Per fruire dell’indennità i soggetti interessati devono presentare apposita domanda all’INPS secondo le modalità diffuse dallo stesso Istituto previdenziale.

L’indennità è erogata direttamente dall’INPS fino al limite di spesa riservato a tal fine pari a 10 milioni di euro per il 2022.