L’INPS, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’indennità ex art. 222 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

In particolare, allo scopo di semplificare le procedure amministrative, pur garantendo il rispetto dei requisiti dettati dalla normativa vigente, ai fini della verifica della qualifica di “pescatore autonomo”, i lavoratori la cui istanza sia stata respinta per l’assenza del requisito previsto dalla norma, in sostituzione della documentazione individuata al paragrafo 3 del messaggio INPS 4358/2020, in sede di riesame, devono produrre alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto apposita autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:

  • lo status di pescatore “autonomo”;
  • la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Inoltre, il richiedente deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno appena possibile essere verificate dall’operatore di Sede mediante un controllo sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.

Qualora tali puntuali verifiche abbiano esito positivo e in caso non vi siano ulteriori motivi di reiezione, sarà possibile procedere con l’accoglimento della domanda per la successiva erogazione dell’indennità di 950 euro.