L’INPS, con la circolare n. 48 del 19 marzo 2018, ha specificato le modalità con cui è gestito il nuovo incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani” (ANPAL, D.D. n.3/2018), riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro privati, per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, a esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano. Il beneficio è escluso per le assunzioni con contratto di lavoro domestico o intermittente, per le prestazioni di lavoro occasionale e per i contratti di apprendistato duale. Inoltre, non può essere fruito in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine. In favore dello stesso lavoratore, l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un importo massimo di euro 8.060,00 su base annua (euro 671,66 riparametrati su base mensile e 21,66 per ogni giorni di fruizione). Per i rapporti a tempo parziale il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.

Se l’agevolazione è riconosciuta a seguito dell’instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante, la stessa trova applicazione solo durante il periodo formativo. Se la durata dell’apprendistato è pari o superiore a 12 mesi, la misura dell’incentivo rimane di euro 8.060,00.  Se è inferiore, la misura deve invece essere proporzionalmente ridotta. In ogni caso, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori per i primi dodici mesi (successivamente si applicano le aliquote per gli apprendisti).

La circolare ricorda che il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni: rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. n. 296/2006 e all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

L’agevolazione deve essere fruita nel rispetto del de minimis, a meno che non determini un incremento occupazionale (calcolato in U.L.A. secondo i criteri di cui al Regolamento UE n. 651/2017 e all’art. 31, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 150/2015). Se l’assunzione riguarda un lavoratore di età compresa tra i 25 e i 29 anni, oltre all’incremento occupazionale, devono essere rispettati ulteriori requisiti.

L’Inps ribadisce che l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per il c.d. Bonus giovani di cui all’art. 1, commi 100 e ss della L. n. 205/2017. A tal proposito, precisa che nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Il datore interessato, prima di effettuare l’assunzione a tempo indeterminato, può presentare una domanda preliminare (attraverso il modulo di istanza on-line “NEET” disponibile nell’applicazione “DiResCo”), in cui deve indicare anche l’importo della retribuzione media comprensiva dei rati di tredicesima e quattordicesima. L’Inps, dopo aver calcolato l’importo spettante, verifica la disponibilità finanziaria e comunica al datore che è stato prenotato l’importo dell’incentivo. L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimane valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Analogamente, l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto risulta che il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani”, ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente, rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni. Se entro il tale termine il giovane verrà preso in carico da parte della struttura competente o procederà all’autodichiarazione che consente la presa in carico direttamente dall’ANPAL, la richiesta di riconoscimento dell’agevolazione, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta.

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

Per le richieste di incentivo che perverranno all’Inps nei 15 giorni successivi alla pubblicazione della circolare in oggetto, è prevista un’unica elaborazione cumulativa posticipata. In particolare, le stesse saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS - contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova. Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Con riferimento alle istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

A partire dalla denuncia contributiva di competenza del mese di aprile 2018, i datori di lavoro potranno fruire del nuovo sgravio. L’importo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere valorizzato esclusivamente nelle dichiarazioni di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.